FATTI

Legge dell'editoria
ecco le novità

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”. E' realtà la nuova "legge per l'editoria". La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge 3305, già approvato già dal Senato che riorganizza la ripartizione dei fondi pubblici per i giornali cartacei (periodici o quotidiani che rispondono a determinati requisiti). Oltre a ridisegnare i criteri di accesso al credito disponibile per il mondo di giornali e quotidiani, la legge tratta anche delle testate online, prevedendo agevolazioni e sgravi di tipo burocratico ed economico.

- E' confermata la modifica alla definizione di “testata nazionale” (basta la diffusione in 3 Regioni, con diffusione di almeno il 5% del totale). Testate che, per beneficiare dei contributi, dovranno avere un rapporto al massimo del 25% tra copie vendute e copie distribuite (con l'esclusione dello strillonaggio e delle vendite in blocco). In tal senso entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013 la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso la lettura dei codici a barre.

- Periodici italiani pubblicati o diffusi all'estero: il contributo assomma a 2 milioni di euro.

- Imprese editrici di quotidiani e periodici organi di movimenti politici: viene esclusa “la possibilità di cumulare richieste di contributi per le testate pubblicate in edizione cartacea con quelle relative alle testate pubblicate in edizione digitale”.

- Le cooperative editrici, per ottenere i contributi, dovranno essere composte esclusivamente da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali con prevalenza di giornalisti, e avere la maggioranza dei soci della cooperativa con contratto a tempo indeterminato.

- I giornali editi da cooperative e quelli di partito avranno una quota fissa della spesa pubblica per la comunicazione istituzionale, nonché una parte consistente dei contributi per l'editoria digitale per le “iniziative diffuse a mezzo computer, tablet e smartphone”.

- Viene “eliminato il requisito di un tetto massimo alle entrate pubblicitarie e sono introdotte semplificazioni per le cooperative di giornalisti che subentrano al contratto di cessione in uso o acquistano una testata che ha avuto accesso ai contributi entro il 31.12.2011″.

- Per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili.

- Sono previsti finanziamenti anche per i giornali editi in rete a condizione che questi producano in un anno almeno 240 uscite per i quotidiani (con almeno 10 articoli autoprodotti ogni giorno), 45 per i settimanali e plurisettimanali,18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili. I contributi per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale saranno suddivisi in una quota pari, per i primi due anni, al 70% dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale venduta in abbonamento.

- Sgravi anche per le piccole realtà editoriali in rete non più soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 (Disposizioni sulla stampa) e alle disposizioni della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 (Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione) a condizione che i ricavi annui (derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati) non superino il tetto dei 100.000 euro annui e che gli editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l’impresa non è tenuta all’iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione.

- La raccolta pubblicitaria online “rientrerà nel paniere dei ricavi del Sic (il sistema integrato di comunicazioni) su cui si calcola anche il tetto ‘anti posizioni dominanti' del 20%.

- Le concessionarie di pubblicità sul web dovranno essere iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione”.

- I siti web “di piccole dimensioni” otterranno delle agevolazioni per quel che concerne le modalità di accesso ai servizi.

- Il Governo ha la delega per “la previsione di incentivi per l'avvio di nuove imprese editoriali, per l'innovazione tecnologica e per la multimedialità” e “la ridefinizione del quadro delle competenze, anche in materia di diritto d'autore e comunicazione istituzionale”.